Informativa Reclami

 

Il contraente ha la facoltà, ferma restando la possibilità di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria, di inoltrare reclamo per iscritto    all’intermediario

– all’Intermediario AIMUW SPA :

– a mezzo di posta ordinaria all’indirizzo Piazza Sallustio n. 9 – 00187 Roma,

– a mezzo casella di posta elettronica reclami@aimuw.it all’attenzione del Responsabile Reclami, il quale provvederà a trasmetterlo senza ritardo all’impresa di assicurazione preponente dandone contestuale notizia al reclamante. 

L’impresa di assicurazione preponente provvederà a rispondere al reclamante entro i termini previsti dal Regolamento ISVAP n.24 del 19 maggio 2008;

–                  o direttamente all’impresa di assicurazione preponente cui fa capo la polizza, ai recapiti indicati nella documentazione contrattuale della polizza sottoscritta la quale provvederà, anche nell’ipotesi di cui ai punti precedenti, a rispondere allo stesso entro 45 giorni dalla data di ricezione con le medesime modalità utilizzate dal reclamante per il suo invio.

Sono da intendersi di pertinenza dell’intermediario i reclami afferenti all’osservanza delle regole di comportamento previste dall’art. 183 del CAP; l’intermediario risponde anche dei reclami aventi ad oggetto i comportamenti dei propri dipendenti e collaboratori.

La Compagnia deve fornire risposta entro 45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo, all’indirizzo fornito dal reclamante. Per i reclami aventi ad oggetto il comportamento dell’agente, piuttosto che di un collaboratore o dipendente di quest’ultimo, il termine di riscontro di cui sopra potrà essere sospeso per un massimo di 15 giorni, al fine di garantire il contradditorio con l’intermediario e consentire allo stesso di esprimere la propria posizione relativamente all’oggetto del reclamo, così come previsto dalla normativa vigente.

Nel reclamo dovranno essere indicati i seguenti dati: nome, cognome, indirizzo completo dell’esponente; numero della polizza o nominativo del contraente; numero e data del sinistro al quale si fa riferimento; indicazioni del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato.

Qualora il reclamante non dovesse ritenersi soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro entro il termine di legge, prima di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria, può scrivere all’IVASS Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni – Servizio Tutela del Consumatore, Via del Quirinale 21, 00187 Roma (fax: 06.42133206 o via PEC all’indirizzo ivass@pec.ivass.it), allegando la documentazione relativa al reclamo inoltrato alla Compagnia.

Inoltre, il reclamante può ricorrere ai sistemi alternativi per la risoluzione delle controversie previsti a livello normativo o convenzionale quali:

  • La conciliazione paritetica. In caso di controversia relativa ad un sinistro R.C. Auto con risarcimento per danni a persone e/o cose fino a 15.000,00 euro, puoi rivolgerti ad una delle Associazioni dei Consumatori aderenti all’accordo con l’Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici (ANIA).
  • La mediazione civile disciplinata dal D. Lgs. 28/2010. Questo sistema si applica in caso di controversia attinente ai contratti assicurativi, come ad esempio in caso di lite relativa al risarcimento di un danno derivante da responsabilità medica e sanitaria, attraverso la presentazione di una domanda all’Organismo di mediazione scelto liberamente dalle parti. Il responsabile di tale Organismo provvederà a designare un mediatore ed a fissare il primo incontro tra le parti, le quali dovranno parteciparvi con l’assistenza di un avvocato. Non si applica in caso di controversie relative al risarcimento del danno da circolazione di veicoli.
  • L’arbitrato, disciplinato dagli artt. 806 e ss. del c.p.c. è attivabile o in virtù di una clausola compromissoria, se prevista all’interno del contratto (nelle condizioni generali), o attraverso la stipulazione di un accordo volto ad attribuire agli arbitri il potere di decidere la controversia
  • La convenzione di negoziazione assistita istituita dal D.L. 132/2014 e s.m.i. Questo sistema si applica per esercitare in giudizio un’azione relativa a una controversia in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli. Tale meccanismo si instaura tramite invito, di una parte all’altra, a stipulare un accordo con il quale ci si impegna a cooperare lealmente per risolvere la controversia con l’assistenza dei rispettivi avvocati o di un unico avvocato.
  1. c) Per la risoluzione di liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all’IVASS o direttamente al sistema estero competente chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET. Il sistema competente è individuabile accedendo al sito http://www.ec.europa.eu/fin-net.

Il reclamante oltre alle sopra illustrate modalità, potrà attivare: la procedura prevista dall’Accordo del 19 marzo 2012, tra ANIA e Associazioni dei consumatori sulla procedura per la conciliazione delle controversie derivanti da sinistri RCAuto tra imprese assicuratrici e consumatori, per le controversie inerenti alla gestione dei sinistri del ramo RC Auto la cui richiesta di risarcimento non supera i 15.000,00 €; la procedura di negoziazione assistita prevista dal D.L. 132/2014, convertito dalla L. 162/2014, secondo quanto previsto dall’art. 3 del suddetto Decreto per le controversie in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli (RCA) e natanti (RC natanti); la procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili di cui al D.Lgs. 4 marzo 2010 n. 28 presentando specifica istanza ai sensi dell’art. 4 presso gli organismi di mediazione previsti dell’art. 16 del citato decreto per le controversie in materia degli altri rami danni ad esclusione dell’RCAuto.